Evitare il rapimento del neonato non rientra tra obblighi di protezione della struttura sanitaria

di Giulio Biancardi -

Una donna è ricoverata per partorire, quando un’altra donna, in uniforme da infermiera, rapisce il neonato dalla culletta posta nell’interno della stanza della degente. Afferma che il neonato doveva essere sottoposto a visita pediatrica, e si allontana con lui.

I genitori agiscono contro la struttura sanitaria, lamentando l’inadempimento dell’obbligazione di protezione e vigilanza derivante dal contratto di assistenza ospedaliera.

Il Tribunale condanna la struttura a pagare 20mila euro al padre e circa 78mila alla madre, a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del rapimento del figlio, imputabile alla struttura.

La Corte d’appello invece nega la sussistenza di un inadempimento dell’obbligazione di protezione, custodia, vigilanza e controllo della struttura, giacché il bambino era stato affidato direttamente alla madre. In ogni caso, la Corte nega la sussistenza del nesso causale tra la violazione di tale obbligo e l’evento dannoso, in applicazione del criterio di regolarità causale, giacché la sottrazione del neonato non rientra fra le conseguenze “normali” della violazione di obblighi contrattuali di sorveglianza.

Investita del ricorso dei genitori, la S.C. richiama il proprio orientamento sugli obblighi di protezione, il cui contenuto e la cui estensione variano in relazione alle circostanze del caso, con riguardo allo specifico interesse del creditore. Afferma che i giudici di merito avrebbero correttamente applicato tale principio, motivatamente distinguendo il caso del rapimento del neonato dal ‘nido’ (che comporta responsabilità della struttura) dal rapimento dalla stanza della madre (che non la comporterebbe). Conferma altresì l’accertamento di fatto circa l’insussistenza, in ogni caso, del nesso causale tra il prospettato inadempimento e l’evento dannoso del rapimento, che non può considerarsi realizzazione di un rischio specifico creato da quell’eventuale inadempimento, ma di un evento dannoso ascrivibile interamente alla condotta del terzo, quale condotta illecita (dolosa) sopravvenuta, idonea ad interrompere la relazione causale e a porsi come causa esclusiva dell’evento dannoso.

La S.C. perciò rigetta il ricorso, compensando le spese del giudizio.

Cass. 9.12.2025, n. 31998