Valore probatorio e profili causali della cartella clinica incompleta

di Marco Chironi -

Con Ordinanza n. 16737del 17.06.2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dai genitori di una bimba deceduta al momento del parto nei confronti di una struttura sanitaria. In particolare, una donna primipara si recava in ospedale per sottoporsi ad un esame strumentale, all’esito del quale veniva ricoverata. Nei giorni seguenti la donna era sottoposta a diversi esami, finché, a seguito dell’ultimo tracciato, era eseguito il cesareo, da cui la bambina nasceva morta. Gli attori contestavano un comportamento gravemente negligente del personale medico. Rilevavano inoltre un grave inadempimento dell’ospedale rispetto all’obbligo di custodia e cura della completezza della cartella clinica, perché da essa non risultava il tracciato della penultima indagine cardiografica eseguita la sera prima del parto da cui già emergeva una sofferenza in atto del feto che, ove rilevata, avrebbe consentito, con un intervento cesareo di urgenza, di evitare la morte della bambina.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea. A seguito di gravame da parte della struttura sanitaria, il giudice distrettuale riformava integralmente la sentenza di primo grado rigettando la domanda risarcitoria, ritenendo non sussistente alcuna responsabilità della struttura sanitaria.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, i genitori proponevano ricorso in Cassazione, censurando quanto sostenuto dai giudici di merito con riferimento al valore probatorio della cartella clinica incompleta e ai relativi profili causali.

La Suprema Corte ha statuito che la cartella clinica ha natura di certificazione amministrativa e fa fede fino a querela di falso solo in positivo e in relazione ai dati obiettivi in essa contenuti. Quanto ai dati mancanti, la prova dell’effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica può essere di contro fornita con ogni mezzo.

Ad avviso dei giudici di legittimità, pertanto, la Corte di Appello ha errato nel considerare necessaria una querela di falso per superare la prova della cartella clinica e nell’omettere completamente di considerare le risultanze istruttorie diverse dalla cartella, mediante le quali gli attori deducevano di aver provato che l’esame pomeridiano non indicato in atti avesse un’incidenza causale sull’evento dannoso.

I giudici di legittimità hanno altresì precisato che le conseguenze dell’incompletezza della cartella critica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere provato il nesso di causa nelle ipotesi in cui proprio tale omissione renda impossibile l’accertamento del legame eziologico e la condotta del sanitario sia astrattamente idonea a provocare il danno.

In definitiva, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello, la quale è tenuta ad accertare l’effettiva incompletezza della cartella clinica e, sulla scorta dei pronunciati principi di diritto, nonché a verificare la sussistenza del nesso di causa.

Cass. n. 16737_2024