Il Tribunale di Rovigo riammette i dirigenti sanitari al concorso per la direzione di distretto

di Francesca Cerea -

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. un dirigente appartenente al ruolo sanitario presso l’ULSS convenuta adiva il Tribunale di Rovigo in funzione di Giudice del Lavoro al fine di sentir ordinare all’Azienda resistente di ammetterlo alla procedura di conferimento degli incarichi di direzione di struttura, la cui partecipazione veniva riservata alla sola dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa, escludendo i dirigenti appartenenti all’area Sanitaria.

Tale esclusione era da ritenersi secondo l’istante lesiva degli artt. 3-sexies del D.L.gs. n. 502/92 e 22 della Legge Regionale n. 56/1994, nonché dei criteri di buona fede e correttezza trattandosi di un’estromissione dalla selezione proprio del ruolo sanitario a cui si ascriveva la generalità delle prestazioni rese dai distretti compresi nell’Azienda.

Si costituiva l’ULSS eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso d’urgenza e nel merito resisteva al ricorso, evidenziando, quanto al fumus boni iuris, come la normativa nazionale e regionale invocata dalla controparte avesse trovato attuazione attraverso la riserva a dirigenti dell’area medica di tre direzioni di Distretto su cinque e di due direzioni a dirigenti provenienti dall’area professionale, tecnica ed amministrativa, e contestando altresì la sussistenza del periculum in mora, evidenziando peraltro che il ricorrente non aveva inteso partecipare alla selezione indetta l’anno precedente riservata ai dirigenti medici, potendo quindi lo stesso al più avanzare richiesta di risarcimento del danno per pretesa perdita di chance.

Il Giudice, ritenuta l’ammissibilità del ricorso, passa all’esame del merito e segnatamente della legge nazionale (art. 3-sexies del D.Lgs. n. 502/1992) e regionale (art. 22, comma 7° della legge regionale n. 56/1994), nonché della normativa contrattual-collettiva (art. 27, comma 6° del CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell’8.06.2000) applicabile al caso di specie, non ravvisando nella scelta dell’ULSS di indicare quali destinatari dell’avviso di selezione solo dirigenti appartenenti all’area Professionale, Amministrativa e Tecnica alcuna violazione delle anzidette norme di legge e di contratto, non specificando la legge statale e il CCNL se il dirigente destinatario della nomina debba essere un sanitario ovvero un appartenente alle altre categorie e ponendo la legge regionale solo una preferenza per il dirigente sanitario.

Tuttavia, sottolinea il Giudicante venendo all’esame della lamentata violazione dei criteri di buona fede e correttezza derivante da tale esclusione, l’atto aziendale adottato dall’ULSS, costituendo il vero e proprio programma organizzativo e gestionale dell’Azienda sanitaria, “avrebbe dovuto specificare se non quali distretti l’Azienda voleva fossero diretti da una professionalità amministrativa e quali da una professionalità medica, almeno quanti attribuire all’una e all’altra, essendo senz’altro scelta ragionevole quella di sfruttare tutte le diverse competenze in tutto il territorio aziendale”.

Scelta gestionale, quella di attribuire ai dirigenti sanitari le mansioni di carattere clinico e al personale amministrativo quelle di carattere gestionale, che avrebbe quindi dovuto essere esplicitata, aggiunge il Giudice, a maggior ragione a fronte dell’identità di competenze caratterizzante tutti i Distretti appartenenti all’Azienda; non potendosi ritenere indirettamente dimostrata l’anzidetta valutazione aziendale dalla incontestata circostanza che nell’agosto 2017 vennero ammessi alla selezione per direttore di distretto solo sanitari, trattandosi di dato avulso da un quadro complessivo e pertanto non rilevante.

In conclusione il Tribunale accoglie la richiesta avanzata dal ricorrente ad avere accesso alla selezione indetta dall’ULSS ed ordina alla convenuta di ammettere al concorso per la direzione di Distretto anche i dirigenti appartenenti all’area Sanitaria.

Trib. Rovigo, sez. lav. 14.2.2019, n. 330