Sulla ripartizione verticale del rischio tra assicuratori (a proposito della c.d. clausola a secondo rischio)

di Nicola de Luca -

La sentenza della Corte di Appello di Milano ribadisce i principi già affermati in materia di clausola a secondo rischio, e cioè che la stessa può riguardare solo il medesimo rischio già coperto con altra polizza. Tale non è il rischio di diminuzione patrimoniale della struttura sanitaria rispetto a quello del medico. La nota è adesiva, ma coglie l’occasione per proporre ulteriori considerazioni sulla clausola di copertura a secondo rischio. In particolare, si sottolinea come la stessa possa operare solo in relazione ad un primo rischio ben identificato e, comunque, senza poter escludere la copertura della responsabilità solidale in relazione ad altri coobbligati. Inoltre, l...