Sulla quantificazione del danno da perdita di chance

di Redazione -
La Corte d'Appello di Taranto ha confermato la congruenza del ragionamento svolto dal giudice di prime cure che aveva liquidato equitativamente il danno conseguente alla perdita di chance di conservare una migliore qualità della vita per un certo periodo di tempo, cioè per il periodo in cui non era costretto a sottoporsi a dialisi. Trattasi, come è facile intuire, di un danno non patrimoniale certo e ben determinato, ma estremamente difficile da liquidare, anche in via puramente equitativa, non soccorrendo a tal fine criteri o tabelle legali o convenzionali; il Giudice di prime cure, con ragionamento ben calibrato ed immune da vizi logici, è partito dal quantum fissato dalle note tabel...