Sospeso dall’esercizio della professione un medico per aver curato un paziente (poi deceduto) solo con l’omeopatia

di Redazione -
La Cassazione (sentenza 27420/2018 depositata il 14 giugno) sancisce la legittimità della misura della sospensione dalla professione prevista prima dal GIP e poi confermata dal Tribunale per il medico che cagiona la morte di un paziente ostinandosi a curarlo in maniera alternativa con l’omeopatia, ignorando quanto prescritto nei protocolli.                                               

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