RIVALSA E REGRESSO DELLA STRUTTURA SANITARIA NEI CONFRONTI DEL MEDICO AL CROCEVIA TRA GIURISDIZIONE ORDINARIA E CONTABILE.

di Davide Maurelli -
I congiunti di un paziente che, a seguito di trattamento con metadone durante un ricovero psichiatrico, era caduto in stato comatoso con postumi invalidanti nella misura del 100%, agivano avverso la struttura sanitaria e il medico curante sia in proprio sia in qualità di curatori speciali del paziente per il risarcimento di tutti i danni patiti. In primo grado, il Tribunale di Sciacca condannava la struttura sanitaria al risarcimento dei danni in favore del paziente e, limitatamente ai danni patiti dai congiunti dello stesso, anche il medico in via solidale. In sede di gravame, la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di prime cure, escludeva ogni responsabilità ...