Ripartizione dell’onere della prova e responsabilità sanitaria

di Roberta Victoria Nucci -
La sentenza in esame afferma che in tema di responsabilità dell’ente ospedaliero e/o dei sanitari afferenti allo stesso per inadempimento o per inesatto adempimento - inquadrabile nella responsabilità contrattuale - è a carico del danneggiato non soltanto la prova dell’esistenza del contratto e dell’aggravarsi della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie), bensì anche del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari. Restano comunque a carico dell’obbligato, ossia del sanitario e/o dell’ente ospedaliero, sia la prova che la prestazione sia stata eseguita diligentemente, sia provare che l’insuccesso dell’intervento e/o gli esiti peggiorativi s...