Responsabilità oggettiva della struttura sanitaria

di Redazione -
L’ art. 1228 c.c., fonda l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla base della libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ovvero, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse. L'attività della struttura sanitaria deve conformarsi a criteri di organizzazione e gestione distinti da quelli che governano la condotta del singolo medico, da ciò discende la particolare responsabilità dell'Azienda a causa dell'adozione di uno stringente "standard" operativo, per cui la ste...