Responsabilità da nascita indesiderata

di Redazione -

La responsabilità del medico, libero professionista, deve essere ricondotta al paradigma della responsabilità contrattuale, essendo intercorso tra gli attori e il convenuto un contratto di prestazione d'opera professionale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta al paziente creditore la prova del titolo e l'allegazione dell'inadempimento, unitamente alla prova del nesso causale tra inadempimento e danno e dell'an e del quantum del danno subito, mentre grava sul sanitario l'onere della prova di aver adempiuto correttamente o, in alternativa, la prova dell'assenza di nesso causale tra inadempimento colposo e danno.

In altri te...