Responsabilità del medico e negligenza dopo la legge Gelli

di Redazione -
L’art. 2236 c.c., interpretata alla luce degli artt. 5-7 della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli), comporta che non sussiste la responsabilità del medico, in assenza di condotte improntate a colpa grave, ed in presenza, come nel caso che occupa, di problemi tecnici di particolare difficoltà. Nello specifico, la legge citata prevede la configurazione dell’intensità della colpa in relazione al rispetto o meno delle linee guida dell’arte o, in loro assenza, delle buone pratiche cliniche, per cui non può ritenersi in colpa grave, il medico che, in presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà, si sia attenuto alle linee guida o esse mancando, alle buone pratiche cliniche-assistenziali,...