Il “primario” che omette di esercitare le proprie funzioni di indirizzo e controllo è comunque responsabile in caso di danni al paziente

di Redazione -

Secondo la sentenza 50619/2019 della Cassazione, il medico responsabile di struttura complessa "delegante" deve controllare l'operato dei medici "delegati". Se non lo fa adeguatamente, risponde personalmente dell'eventuale evento infausto per il paziente provocato dal comportamento omissivo dei suoi collaboratori

Cass civ. 50619 2019