Perdita di chance e motivazione apparente

di Marco Chironi -

I congiunti di un uomo deceduto in ospedale agivano in giudizio nei confronti della struttura sanitaria, per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis derivanti dall’omessa tempestiva diagnosi dell’“influenza o febbre suina” e, quindi, dalla ritardata somministrazione della necessaria terapia antivirale; nonché nei confronti della Regione e del Ministero per culpa in vigilando sugli obblighi imposti dalle relative linee guida e circolari.

La domanda era rigettata dal Tribunale sul presupposto che al momento del ricovero le condizioni del paziente fossero già gravi e che la preventiva diagnosi non avrebbe evitato l’evento nefasto. A seguito di gravame la Corte distrettuale confermava la decisione di prime cure.

Gli eredi impugnavano la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha anzitutto richiamato i precedenti giurisprudenziali sulla possibilità di ottenere il risarcimento anche nelle ipotesi di perdita di chance.

Nel caso in esame, il giudice di appello aveva escluso l’esistenza di prova che la morte fosse avvenuta per errore diagnostico e parimenti che una tempestiva somministrazione della terapia antivirale avrebbe potuto scongiurare o posticipare l’evento morte. Tuttavia, ad avviso dei giudici di legittimità, per negare l’accoglimento della domanda risarcitoria sarebbe stato necessario accertare anche l’incertezza eventistica della chance, non solo in termini di possibilità di guarigione ma anche di prolungamento della vita del de cuius.

In simili fattispecie ove alla condotta colpevole del sanitario sia ricollegabile non la morte del paziente ma, solo la conseguenza di un evento di danno incerto, il danno deve essere risarcito equitativamente se risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli.

Secondo i giudici di legittimità la sentenza impugnata è viziata da una motivazione apparente, in quanto ha escluso l’incertezza dell’evento che connota la chance aderendo apoditticamente alle conclusioni peritali secondo cui la condotta dei sanitari non ha modificato la collocazione cronologica della morte del de cuius.

La Suprema Corte ha statuito che, anche se il paziente era giunto in ospedale in condizioni gravissime, il giudice non era esonerato dal verificare l’effettiva incidenza delle (eventuali) omissioni terapeutiche sulla sua vita residua, a nulla rilevando che l’evento finale fosse destinato a verificarsi in un arco temporale – anche-prossimo.  Invero , la possibilità – detta chance- di vivere anche per pur un ristrettissimo arco di tempo rappresenta un valore ontologico che non può essere ignorato , in quanto ogni segmento di vita costituisce un’utilità giuridica che, se viene perduta per mano altrui, si configura come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa.

Pertanto, la Corte di Cassazione, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello in diversa composizione.

Cass. Civ., Sez. III, 10 febbraio 2026, n. 2987