Onere della prova del nesso causale a carico del paziente e natura percipiente della consulenza tecnica di ufficio.

di Patrizio Cataldo -

Un paziente veniva sottoposto presso un ospedale calabrese nel maggio 2000 ad un intervento di osteotomia valgizzante della tibia destra e legamentoplastica del crociato anteriore, all’esito del quale lamentava limitazioni alla funzionalità della gamba destra.

L’assistito adiva in giudizio l’azienda ospedaliera chiedendo l’accertamento della responsabilità sanitaria e il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di Catanzaro rigettava le domande attoree per mancata allegazione e mancata prova del nesso causale tra condotta dei sanitari e danni subiti dal paziente.

Quest’ultimo impugnava la sentenza di primo grado censurando la sezione della decisione in cui il Tribunale aveva dato atto della mancata prova del nesso causale ed eccependo altresì il vizio di mancata motivazione del capo della sentenza in cui il Tribunale aveva aderito alle risultanze della CTU e non aveva accolto l’istanza di nullità della CTU presentata dall’attore.

La Corte di Appello di Catanzaro ha precisato, in primo luogo, che in base all’art. 1218 c.c. il creditore, pur non dovendo dimostrare la colpa del creditore, deve provare il titolo su cui si fonda il credito e il nesso causale tra inadempimento e danno. Solo ove tale prova sia fornita, la struttura sanitaria è tenuta a dimostrare l’assenza del legame eziologico, provando che l’evento si è verificato per cause non imputabili al debitore.

Nel caso di specie il paziente non ha fornito la prova del nesso causale, come confermato dalla CTU di primo grado e dalla CTU espletata in rinnovazione nel giudizio di appello.

Infatti il consulente d’ufficio non ha riscontrato errori nell’operato del medico, dichiarando che la comparsa di un tessuto sclero ialino nel contesto di un nervo periferico sensitivo è una evenienza prevedibile e non prevenibile, non essendo possibile eseguire un’incisione chirurgica dalla cute e della sottocute senza recidere i nervi sensitivi del primo e secondo strato.

In aggiunta la Corte di Appello ha precisato che la CTU oltre ad avere natura deducente, consistente nella valutazione dei fatti accertati e dati per esistenti, può rivestire carattere percipiente, e quindi riguardare lo stesso accertamento dei fatti qualora essi siano percepibili solo con le conoscenze o gli strumenti tecnici di cui il giudice non dispone.

La Corte di Appello ha pertanto rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

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