Onere della prova e colpa del sanitario

di Redazione -
Nel nostro ordinamento esistono molte norme che sollevano l'attore dall'onere di provare la colpa del convenuto, sia in materia di contratti (ad esempio, gli artt. 1218 o 1681 c.c.), sia in materia di fatti illeciti (ad esempio, gli artt. 2048 e seguenti c.c.). Non esiste, invece, alcuna norma che sollevi l'attore dall'onere di provare il nesso di causa (rectius, i fatti materiali sui quali fondare il giudizio di causalità) tra l'inadempimento o il fatto illecito, ed il danno che si assume esserne derivato. E poiché il nesso di causa è fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, la prova di esso grava su chi di quel danno invoca il ristoro.  I princìpi appena esposti sono sta...