Omessa diagnosi prenatale e lesione dell’autodeterminazione procreativa

di Francesca Cerea -

Nel 2004 nasce C.C., affetta da gravi patologie cardiache e cromosomiche non diagnosticate durante la gravidanza. I genitori ritengono che l’omessa diagnosi abbia impedito alla madre di valutare la possibilità di interrompere la gravidanza e di compiere, con adeguata consapevolezza, le scelte riguardanti la nascita della figlia. Deducono, inoltre, che la mancata individuazione delle patologie abbia determinato un gravissimo stress emotivo, stravolto le loro vite e causato un aggravamento delle condizioni della minore per il ritardo nell’avvio delle cure.

I genitori agiscono dunque in giudizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria, chiedendo il risarcimento dei danni propri, di quelli subiti dalla figlia e del danno non patrimoniale patito dall’altro figlio. Il Tribunale di Milano rigetta la domanda, ritenendo non provata la volontà della madre di interrompere la gravidanza e non riconoscendo il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno alla neonata.

La Corte d’Appello di Milano conferma la decisione.

I genitori propongono quindi un primo ricorso per Cassazione, definito con l’ordinanza n. 7385/2021, che accoglie parzialmente l’impugnazione e dispone il rinvio al giudice d’appello affinché esamini la domanda risarcitoria relativa alla lesione del diritto dei genitori di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita della figlia, nonché alla perdita delle diverse possibilità di scelta esistenziale, familiare e terapeutica conseguenti all’omessa informazione.

In sede di rinvio, la Corte d’Appello riconosce il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione dei genitori e condanna l’Azienda al pagamento di euro 10.000,00 in favore del padre e di euro 20.000,00 in favore della madre, oltre interessi. Esclude, tuttavia, il danno psichico accertato a carico della madre, ritenendolo non causalmente riconducibile all’omessa informazione, e compensa per metà le spese di tutti i gradi di giudizio, ponendo la restante metà a carico dell’ospedale.

I genitori ricorrono nuovamente in Cassazione affidandosi a tre motivi. Con il primo contestano il mancato riconoscimento del nesso causale tra l’omessa informazione e l’invalidità psichica permanente della madre, sostenendo che proprio la mancata preparazione al trauma e alla vita con una figlia disabile avrebbe determinato la patologia accertata dalla CTU. Con il secondo censurano la quantificazione del danno da lesione dell’autodeterminazione, ritenuta troppo contenuta in quanto parametrata all’attenuazione nel tempo dello stress emotivo e ai valori minimi delle Tabelle milanesi. Con il terzo contestano, infine, la compensazione parziale delle spese di lite.

La Corte di Cassazione respinge il primo motivo, ricordando che il giudizio di rinvio era circoscritto alla liquidazione dei danni conseguenti alla lesione dell’autodeterminazione procreativa e non comprendeva il danno derivante dalla lesione del diritto all’interruzione volontaria della gravidanza. Quanto al danno psichico della madre, la Corte d’Appello ha accertato, con motivazione immune da vizi, che l’aggravamento delle sue condizioni di salute era collegato alla nascita e alla convivenza con le patologie della figlia, e non alla mancata informazione ricevuta durante la gravidanza.

Anche il secondo motivo è dichiarato infondato. Il giudice, nel liquidare il danno all’interno della forbice prevista dalle Tabelle milanesi, dispone di un margine di discrezionalità, purché esponga le ragioni della scelta. Nel caso concreto, il riferimento alla limitata durata temporale delle sofferenze direttamente riconducibili all’omessa informazione costituisce una motivazione adeguata e coerente con la natura del danno risarcibile, consistente nell’impreparazione alla nascita della figlia. Non era inoltre necessaria una motivazione specifica per giustificare il mancato superamento del valore massimo tabellare, poiché la personalizzazione in aumento presuppone conseguenze anomale o peculiari, che devono essere tempestivamente allegate e provate e che, nella specie, riguardavano le patologie della figlia, non l’omessa informazione.

Il terzo motivo è infondato. La compensazione parziale delle spese è legittima in presenza di soccombenza reciproca, configurabile anche quando venga accolta solo una parte di un’unica domanda articolata in più capi. I ricorrenti avevano infatti chiesto il risarcimento di diversi pregiudizi, tra cui i danni patrimoniali, quelli connessi alla mancata interruzione della gravidanza e quelli subiti dalla figlia, mentre era stato riconosciuto soltanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’autodeterminazione conseguente all’omessa informazione.

Il ricorso viene pertanto respinto. Le spese del giudizio di Cassazione sono integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell’alternanza degli esiti nei diversi gradi di giudizio.

Cass. 7959-2026 – oscurata