Nullità della sentenza per mancato rispetto del requisito della collegialità della CTU: rapporto tra ATP precedente a Leggi Gelli Bianco e giudizio di merito successivo

di Marco Chironi -

Con sentenza n. 15594 dell’11 giugno 2025 la Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso proposto dagli eredi di una paziente deceduta presso la struttura sanitaria ove era in cura. I congiunti chiedevano la condanna dell’azienda ospedaliera al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis subiti per la morte della donna.

Il Tribunale, acquisita la relazione del consulente tecnico espletata nel procedimento ATP, rigettava la domanda dei ricorrenti, poiché riteneva non provata la sussistenza del nesso causale tra le azioni o omissioni dei medici e il decesso della paziente. Avverso la predetta sentenza gli eredi proponevano appello, anch’esso rigettato.

Gli eredi impugnavano la sentenza innanzi la Suprema Corte.

I giudici di legittimità hanno affermato l’applicabilità della normativa prevista dalla legge n. 24 dell’8 marzo 2017 e, in particolare, dell’art. 15. Hanno infatti specificato che la suddetta legge disciplina tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore; ne consegue che, se anteriormente a tale entrata in vigore, come nel caso di specie, sia stato espletato un procedimento di consulenza tecnica preventiva secondo le norme anteriormente vigenti che non prevedevano il requisito della collegialità dell’incarico, il giudice di merito è obbligato ad attuare il suddetto principio, rinnovando la consulenza e affidando l’incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti previsti dalla norma.

La Suprema Corte ha affermato che, una volta avviato, peraltro con rito ordinario, il giudizio risarcitorio, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ad esso applicabile le nuove disposizioni della legge n.24 del 2017 e avrebbe dovuto porsi il problema della idoneità della consulenza espletata ante causam. Il primo giudice, quindi, avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della consulenza tecnica, affidando l’incarico ad un collegio di consulenti specialisti. La mancata osservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei procedimenti civili, aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, è causa di nullità della sentenza resa sulla base di essa, per violazione di norma processuale inderogabile, art.15 co 1, L. n. 24 del 2017.

Tale vizio processuale è stato dedotto dagli attori già nel primo atto difensivo.

Pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza e rinviando la causa alla Corte di Appello in diversa composizione, la quale dovrà disporre nuova consulenza tecnica.

Cass. n. 15594_2025