Non è omissione di atti d’ufficio il comportamento del medico che interrompe un intervento (non urgente, ma su un paziente problematico) perché manca il secondo chirurgo

di Redazione -
La Corte di Cassazione (sentenza 24952/2018) ha assolto un medico accusato in primo grado del reato previsto dall'articolo 328 del codice penale (omissione d’atti di ufficio) “perché il fatto non sussiste”, ritenendo legittimo il rifiuto del medico a proseguire un'operazione in assenza del secondo chirurgo su una paziente con problemi di obesità e cuore e col rischio che svanissero prima della conclusione dell'intervento gli effetti necessari dell'anestesia  

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