Nesso di causalità materiale e inadempimento

di ROBERTO PUCELLA -

CASS., CIV., III sez., 11 novembre 2019, n. 28991

CASS., CIV., III sez., 11 novembre 2019, n. 28992

 

Nesso di causalità materiale e inadempimento

Con le pronunce n. 28991 e 28992 la Cassazione affronta il tema del rapporto tra causalità materiale e inadempimento.

La causalità materiale – che attiene al collegamento naturalistico tra fatti e regola il nesso tra condotta ed evento di danno – è elemento che spetta al creditore danneggiato dimostrare.

Nel quadro della responsabilità contrattuale – osserva la Corte – ove la soddisfazione dell’interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell’obbligazione, la causalità materiale non sarebbe, in termini pratici, separabile dall’inadempimento poiché quest’ultimo corrisponde alla lesione dell’interesse protetto dal contratto e dunque al danno evento.

In quest’ambito, di causalità sarebbe lecito discorrere solamente nella sua accezione di causalità giuridica, che regola il rapporto tra evento di danno e conseguenze risarcibili.

Sul piano probatorio, rileva la Cassazione, al creditore danneggiato spetta solo allegare l’inadempimento e nulla più, posto che ciò significa anche allegare nesso di causalità materiale e danno evento.

Una tale impostazione può applicarsi, per la Cassazione, al solo schema classico dell’obbligazione di dare o di fare, ma non a quella avente ad oggetto un facere professionale, perché qui la causalità materiale riacquista la sua funzione di elemento ricostruttivo della relazione tra condotta ed evento.

Infatti, nell’ambito nella prestazione di facere professionale il danno evento non si identificherebbe nella lesione dell’interesse oggetto dell’obbligazione, ma nell’interesse presupposto a quello contrattualmente regolato.

Vi è, dunque, in ambito professionale un interesse primario ed un interesse strumentale; il medico non assume l’obbligo di far guarire il paziente, così come l’avvocato non garantisce la vittoria della lite; ma per quanto guarigione e vittoria della lite non siano dedotte in obbligazione, sono ciononostante tipicamente connesse all’interesse regolato.

La conseguenza, secondo i giudici di legittimità, è che l’interesse dedotto in obbligazione ha natura strumentale rispetto all’interesse primario (alla salute, alla vittoria della lite), il quale non cade nel motivo irrilevante perché non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all’interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune, rilevante a livello della causa del contratto.

Poiché in questo genere di obbligazione il danno evento coincide con la lesione dell’interesse presupposto e non dell’interesse corrispondente alla prestazione, la lesione di quest’ultimo – e dunque l’allegazione di inadempimento – non significa ancora aver dimostrato il danno evento, il quale riguarda un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione.

Ne consegue la necessità per il creditore danneggiato di dimostrare il nesso di causalità materiale tra condotta e danno evento (e dunque lesione dell’interesse presupposto).

Dimostrato il nesso eziologico tra condotta e lesione dell’interesse presupposto (e, dunque, l’aggravamento della condizione patologica o l’insorgenza di nuove patologie), sarò onere del danneggiante dare prova di avere adempiuto o della ricorrenza di una causa estranea, a lui non imputabile, che reso impossibile la prestazione.

Emerge così un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, l’altro relativo alla impossibilità di adempiere.

Se rimane ignota, nonostante il ricorso a presunzioni, la causa dell’evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul creditore della prestazione professionale; se, invece,  resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, o se resta indimostrata l’imprevedibilità e l’inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.

Viene dunque affermato il principio secondo il quale “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica, o l’insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione”.

ROBERTO PUCELLA

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