L’insquarciabile velo di incertezza e la liquidazione del danno da perdita di chance

di Stefano Corso -

«Non è censurabile in cassazione per violazione di legge (art. 1226 c.c.) la decisione di appello in cui il giudice dell’impugnazione, nell’effettuare la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale riportato dalle vittime, dirette o riflesse, in conseguenza del pregiudizio alla salute subito da una persona, non si sia conformato alle indicazioni fornite in proposito dal consulente tecnico d’ufficio».

È questo l’assunto espresso dalla Cassazione nell’ordinanza n. 5609 del 2024.

Nel caso di specie, una donna scopriva per caso, a seguito di un incidente sugli sci, di essere affetta da un carcinoma alla tiroide, già in stato avanzato, con diffusione di metastasi ossee fino al bacino. Agiva quindi in giudizio nei confronti del medico di fiducia, endocrinologo, che la seguiva da anni per il gozzo tiroideo, domandandone la condanna al risarcimento dei danni patiti. Invocava, in particolare, la responsabilità da inadempimento contrattuale, per non averla il medico sottoposta agli accertamenti che le avrebbero consentito di avere una diagnosi più tempestiva.

Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, riconoscendo un danno da perdita di chance risarcibile, che quantificava in 16.000,00 euro.

Avverso la pronuncia della Corte d’appello di Bologna, che rigettava il gravame avanzato, proponevano ricorso per cassazione gli eredi della paziente, nel frattempo deceduta, denunciando vizi di motivazione.

In particolare lamentavano l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nelle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, disposta in rinnovazione dal giudice a quo, che avrebbero evidenziato un danno da perdita di chance di sopravvivenza quantificabile in misura maggiore oltre a un danno morale.

La Cassazione evidenzia come la Corte territoriale abbia confermato l’esistenza di una condotta non diligente in capo al medico e al contempo abbia escluso un nesso di causalità fra tale condotta e l’insorgenza della malattia. Dinanzi però ai tanti elementi di incertezza che «neppure le due consulenze erano state in grado di squarciare», veniva riconosciuto un danno da perdita di chance, che il giudice liquidava in via equitativa.

La motivazione del giudice di merito non è tuttavia «priva di giustificazione e di una logica complessiva, che è quella di stigmatizzare il comportamento poco diligente nella sua passività del medico, che ritiene abbia inciso su un percorso di cura più complesso e doloroso per la paziente, ma del quale non ritiene di avere elementi univoci, a fronte della complessità del quadro complessivo, e della prolungata sopravvivenza della stessa, pur dopo l’accertata presenza della metastasi e di altre non meno gravi patologie, per diciotto anni, per stimare il controvalore in denaro del danno non patrimoniale complessivamente subito dalla vittima rapportandosi a parametri di valutazione equitativa più precisi».

Il ricorso non denuncia violazioni di legge, ma la Corte aggiunge che neppure sotto questo profilo, quanto alla legittimità della decisione cui il giudice giunge discostandosi dalle valutazioni del CTU, il provvedimento impugnato appare censurabile.

Infatti, «le valutazioni del medico legale nominato consulente tecnico d’ufficio sono finalizzate a fornire al giudice gli elementi tecnici per poter adeguatamente valutare la sussistenza e la gravità di un determinato stato patologico ed individuarne la causa, nonché le conseguenze, temporanee e permanenti, sullo stato di salute della persona, come pure può essere devoluta al consulente medico legale, a seconda delle situazioni, la segnalazione della necessità per la vittima di utilizzare determinati presidi medici, il loro costo, la loro durata nel tempo, al fine della corretta quantificazione della voce di danno patrimoniale afferente alle spese mediche future. Non è invece devoluta al consulente medico legale e non costituisce oggetto della consulenza medico legale la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima, che è attività riservata al giudice ed eseguita da questi in conformità ai criteri e ai parametri di legge».

Cass. civ., Sez. III, Ord., 1.3.2024, n. 5609