Linee guida e colpa sanitaria in materia penale

di Redazione -
In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base all’art. 2, quarto comma, cod. pen., si deve  indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali Cass pen n. 35058/2020 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di B., con la sen...