L’inadempimento del sanitario va parametrato non tanto sulla base degli interessi, dei bisogni e delle speranze del paziente (e quindi delle sue aspettative) quanto sui doveri inerenti allo svolgimento professionale in riferimento al caso concreto

di Redazione -
Si verte, dunque, di responsabilità "contrattuale". Com'è noto, la struttura sanitaria risponde a tale titolo dei danni patiti dal paziente per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove i danni siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale (così, ad es. Cass. sez. III, 5/12/2013, n. 27285). L'inadempimento va parametrato non tanto sulla base degli interessi, dei bisogni e delle speranze del paziente (e quindi delle sue aspettative) quanto sui doveri inerenti allo svolgimento professionale in riferimento al caso concreto (così Cass. Sez. III, 5/11/2013, n. 24801). A...