Legittimazione passiva del nosocomio e della Regione in caso di malpractice medica

di Nadia Busca -

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 29 dicembre 2025, n. 34482, ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi di un paziente al quale era stato lasciato in sede chirurgica un catetere di drenaggio, che ha causato allo stesso importanti dolori e, alla luce di successivi accertamenti, un possibile aggravamento della patologia oncologica preesistente.

Nel caso di specie, gli eredi hanno agito (iure proprio e iure hereditatis) nei confronti della Regione, della Gestione Liquidatoria dell’azienda ospedaliera locale e del nosocomio.

La questione centrale della vicenda riguarda innanzitutto l’individuazione del soggetto responsabile e pertanto titolato ad essere convenuto in giudizio nell’ambito del complesso riordino delle aziende sanitarie e, in secondo luogo, l’inquadramento del nesso causale e della quantificazione del pregiudizio risarcibile, tenuto conto della patologia oncologica già avanzata cui risultava affetto il paziente.

Sul primo punto la Corte prende in considerazione la norma regionale e il quadro normativo nazionale che disciplinano la cessazione e la liquidazione delle aziende ospedaliere, confermando la possibilità di attribuire responsabilità alla Gestione Liquidatoria escludendo, a determinate condizioni, la legittimazione passiva diretta della Regione.

Sul piano sostanziale la decisione si è fondata sulla rigorosa valutazione e indagine del rapporto di causalità ai fini dell’accertamento delle responsabilità contestate ex art. 1218 c.c. e art. 2043 c.c. dai ricorrenti.

Nel caso in esame, essendo il paziente da considerarsi oncologicamente terminale all’epoca dell’evento, il danno riconosciuto è stato limitato all’aggravamento e all’invalidità temporanea concretamente provata, escludendo una più ampia responsabilità per l’evoluzione neoplastica, in quanto ritenuta non imputabile in via esclusiva alla condotta sanitaria.

In forza di ciò, la Corte, nel respingere i rilievi di nullità e i motivi di gravame ex art. 360 c.p.c., ha richiamato l’importanza di una rigorosa normativa della legittimazione passiva in caso di ristrutturazioni aziendali, oltre che della prova del nesso causale in ipotesi di lamentata responsabilità medica, confermando quanto statuito dalla Corte d’Appello di Palermo in termini di contenimento del ristoro spettante agli eredi.