L’attività del chirurgo non è attività pericolosa ex art. 2050 c.c.

di Redazione -
Si deve escludere che l'attività medico chirurgica sia da ritenersi pericolosa ai sensi dell'articolo 2050 c.c., in quanto qui il danno non è imputato a chi svolge l'attività medico chirurgica, che altri non è se non il medico danneggiato, ma è imputata a chi predispone le condizioni per l'esercizio dell'attività medica. E' vero che la condotta poteva essere valutata dal giudice di merito, oltre che sotto l'errato, come si è detto, aspetto dell'art. 2050, altresì sotto quello degli articoli 2043 c.c. o, in alternativa, 2087 c.c. Infatti, qualora i fatti costitutivi dell'illecito siano i medesimi, e siano suscettibili di essere riferiti ad una fattispecie o ad altra (e segnatamente a...