La tutela indennitaria a fronte della somministrazione di vaccini non obbligatori ma raccomandati

di Nadia Busca -

Con l’ordinanza n. 16875 del 19 giugno 2024, la Suprema Corte si è pronunciata in tema di tutela indennitaria a fronte della somministrazione di una vaccinazione non obbligatoria, ancorché raccomandata.

Nel caso di specie, i genitori di un minore hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio per aver riportato un’importante menomazione all’integrità psico-fisica quale conseguenza della vaccinazione antimeningococcica di gruppo C alla quale era stato sottoposto. Sia in primo grado che in sede d’appello la domanda è stata accolta a fronte dell’accertamento del nesso di causalità, in termini di elevata e qualificata probabilità, tra il vaccino somministrato e la patologia sofferta dal minore.

Avverso la decisione resa dalla Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero della Salute eccependo che la tutela indennitaria è prevista soltanto in caso di patologie conseguenti alle sole vaccinazioni obbligatorie e che il D.L. n. 73/2017, intervenuto nelle more del giudizio, avrebbe riformato ed innovato il quadro normativo di riferimento per le vaccinazioni anti-meningococco, inquadrando le vaccinazioni contro il meningococco di gruppo B e C solo come raccomandate e, dunque, rimesse alla libera discrezione dei singoli.

Per la soluzione del caso, la Suprema Corte ha posto l’attenzione sull’art. 5 quater del D.L. n. 73/2017, secondo cui le disposizioni della Legge n. 210/1992, la quale introduce un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni obbligatorie, anche se qualificate come tali successivamente, abbiano riportato lesioni o infermità delle quali sia derivata una menomazione permanete dell’integrità psicofisica. Sul punto, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire in più occasioni che l’art. 5 quater in parola è suscettibile di un’applicazione estesa, ricomprendendovi le vaccinazioni raccomandate, in quanto tali non obbligatorie.

Rientrando, dunque, la vaccinazione antimeningococcica tra le vaccinazioni raccomandate dal piano nazionale per la prevenzione sin dal 2005, nonché essendo consigliata e somministrata gratuitamente a livello nazionale dai pediatri del SSN e dalle AUSL, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 5 quater del D.L. n. 73/2017 trova applicazione sia per le vaccinazioni obbligatorie, che per quelle raccomandante, anche in via retroattiva, al fine di coprire eventi verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché gli stessi siano relativi a profilassi valutabili come raccomandate già al momento della loro somministrazione, come accaduto nel caso di specie.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero della Salute e ha confermato l’obbligo per lo Stato di accollarsi l’onere del pregiudizio individuale sofferto da chi si sia sottoposto a determinate vaccinazioni raccomandate, risultando di contro ingiusto che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo cui hanno contribuito.

Cass. 2024-16875