La testimonianza resa da un professionista in violazione dei doveri deontologici in tema di segreto professionale è utilizzabile in sede penale

di Redazione -
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 139/05, Costituzione dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, “gli iscritti nell’Albo hanno l’obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 c.p.p. e l’articolo 249 del c.p.c., salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti”. Di conseguenza sussiste il diritto di avvalersi del segreto professionale anche in relazione alla figura dei dottori commercialisti. Nel caso di specie, tuttavia, dall’articolazione del motivo del ricorso risulta che le dic...