La struttura sanitaria risponde solo parzialmente dei danni da emotrasfusione: rilievi critici e profili problematici

di Fernando Greco -
Non è condivisibile la decisione della Corte di cassazione nella parte in cui ritiene che la struttura ospedaliera non possa essere ritenuta responsabile per i danni conseguenti l’emotrasfusione infetta, perché limitatasi a utilizzare emoderivati già controllati dal servizio di immunoematologia. Tale impostazione non è meritevole di accoglimento, essendo la mancanza di ulteriori integrativi controlli, viceversa, indice oggettivo e inconfutabile, di un’elevata superficialità d’azione della stessa casa di cura, che ha, quindi, negligentemente utilizzato in una procedura medicale prodotti emoderivati senza eseguire analisi e controlli, per valutarne lo stato di conservazione e l’assenza di ...