La liquidazione del danno iatrogeno nell’ipotesi di errato intervento chirurgico

di Marco Chironi -

A seguito di uni sinistro stradale, un uomo accedeva al Pronto Soccorso con diagnosi di politrauma con frattura del femore destro e flc del piede, sicché si rendevano necessari il ricovero del paziente e l’intervento chirurgico, con cui venivano applicate placca e viti.

Nei mesi successivi, seguivano controlli ortopedici ed esami diagnostici, da cui emergeva un iper accumulo in corrispondenza del terzo prossimale femore destro. Il paziente subiva dapprima un ulteriore intervento chirurgico e, in seguito all’aggravamento con pseudoparalisi del nervo sciatico, un terzo intervento chirurgico. Tali interventi erano effettuati presso un’altra struttura sanitaria.

Sulla base delle esposte circostanze, il paziente agiva in giudizio nei confronti della struttura sanitaria ove era stato eseguito il primo intervento, adducendo la responsabilità della stessa per tutti i danni patrimoniali e non subiti a causa dell’inadempimento posto in essere.

Sulla scorta dell’espletata CTU e in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di qualificazione della responsabilità medica e del relativo regime probatorio, il Tribunale ha accertato la responsabilità della struttura sanitaria, la quale non aveva dimostrato l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.

In particolare, è stata ravvisata l’imperizia della struttura convenuta per mancata e imperfetta diagnosi della paresi dello sciatico e nella tecnica chirurgica eseguita.

Il Tribunale ha ravvisato la sussistenza del danno iatrogeno, inteso quale pregiudizio causato da colpa di un sanitario che ha aggravato una lesione già esistente a lui non imputabile. Ne consegue che, in simili fattispecie, il risarcimento del danno è pari alla differenza dell’importo stabilito per la percentuale di invalidità complessiva e l’importo indicato dalle Tabelle per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente. Nel caso in esame il danno iatrogeno è stato quantificato in 6 punti percentuali.

In applicazione dei richiamati principi e delle Tabelle di Milano, il Tribunale ha riconosciuto, in favore del paziente, il complessivo importo di € 16.128,00, comprensivo del risarcimento del danno per i giorni di inabilità assoluta e temporanea, oltre interessi compensativi e moratori.

Nulla a titolo di danno morale, in assenza di una compiuta allegazione di tale voce da parte attrice.

Trib. Napoli 29 settembre 2023