Inammissibile il ricorso del sanitario no vax contro la sospensione ex lege

di Redazione -

La sospensione dal servizio del sanitario non vaccinato non è ricorribile davanti all’ordine professionale, in quanto la relativa comunicazione risponde soltanto ad un onere informativoe a una esigenza di certezza, relativamente però ad un atto adottato da una diversa amministrazione.

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso provvedimento con il quale l’Ordine delle professioni infermieristiche ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione di una infermiera che non ha effettuato il vaccino Covid-19, ai sensi dell’art. 4, comma 6, Dl n. 44 del 2021, fino alla data del 31 dicembre 2021 oppure fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, stante la natura non provvedimentale dell’atto.

L’atto in questione è stato infatti adottato in conformità all’art. 7, co. 4, Dl n. 44 del 2021, secondo il quale: “La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza“. La legge impone all’ordine professionale cui l’interessato eventualmente appartenga unmero onere comunicativo, avente ad oggetto un atto adottato da altra amministrazione e, peraltro, già comunicato dalla stessa all’interessato (cfr. comma 6: “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e … ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato”).

L’ulteriore comunicazione da parte dell’Ordine professionale, quindi, se può rispondere ad esigenze di certezza, ulteriormente garantendo l’effettiva conoscenza della sospensione in capo al destinatario, non incide sulla produzione dell’effetto giuridico predeterminato ex lege, che consegue, solo ed esclusivamente, all’adozione dell’atto di accertamento (cfr. comma 6: “L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2″).

Tar_276_2021