Il ruolo dell’incertezza eventistica nell’identificazione del danno da perdita di chance

di Patrizio Cataldo -

Durante una visita cardiologica di routine un paziente ottantenne, scivolando su un gradino della clinica, si procurava una contusione escoriata della regione sopra cigliare, diagnosticata nel pronto soccorso di un vicino presidio ospedaliero avellinese dove era stato trasferito in autoambulanza. Dopo le dimissioni, le condizioni peggioravano e l’assistito veniva trasportato dal servizio 118 presso un complesso ospedaliero napoletano in cui, tramite una TAC al cranio, veniva rilevata un’emorragia subdurale, rimossa durante un intervento chirurgico urgente.

L’operazione non dava luogo ad un miglioramento delle condizioni cliniche e il trasferimento presso il reparto di rianimazione di un diverso ospedale napoletano, in cui il paziente veniva sottoposto ad una tracheotomia, non evitava il decesso dello stesso.

I due figli e la moglie del de cuius adivano in giudizio l’azienda sanitaria di appartenenza del presidio ospedaliero che aveva effettuato i primi accertamenti, chiedendo l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria e il risarcimento sia dei danni da perdita di chance (iure successionis) sia del danno da perdita del rapporto parentale (iure proprio).

Il CTU nominato dal Tribunale di Avellino identificava gli errori commessi dalla struttura nosocomiale nella gestione del paziente, il quale avrebbe dovuto essere sottoposto a TAC nel primo ospedale e sarebbe dovuto restare in osservazione per almeno 6 ore e non per 20 minuti, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, l’operazione avvenuta presso l’ospedale napoletano era stata eseguita in modo scorretto, dato che l’equipe si era limitata ad effettuare una craniotomia mediante un singolo foro ma avrebbe dovuto praticare un lembo più ampio per identificare la fonte dell’emorragia, svuotare la raccolta ematica e ottenere un’adeguata decompressione del parenchima celebrale.

Ciononostante il CTU escludeva il nesso causale tra il decesso e la condotta negligente dei sanitari in considerazione del quadro pluripatologico pre-esistente del paziente, ammettendo, tuttavia, un nesso di causalità materiale tra il comportamento dei sanitari e la perdita di chance di sopravvivenza del paziente, quantificata in misura pari al 40%, riferibile al primo ospedale per una quota del 35% e al secondo ospedale per la restante quota del 5%.

Il giudice ha precisato che la risarcibilità del danno da perdita di chance non si pone come conseguenza di un’insufficiente relazione causale con il danno ma come incertezza eventistica conseguente al primo accertamento del nesso causale con la condotta omissiva: in altre parole il comportamento negligente dei sanitari deve dare luogo ad un evento di danno incerto, cui deve essere causalmente legato. L’incertezza del risultato non deve incidere sul nesso di causalità ma nell’identificazione del danno, costituito dalla perdita del risultato sperato.

Il Tribunale ha quantificato tale voce di danno facendo riferimento alla Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno alla salute da circolazione stradale e responsabilità medica, riconoscendo un importo pari ad Euro 218.501.

In merito al danno da perdita del rapporto parentale il giudice – dato atto dell’incidenza del decesso di un congiunto sull’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiare e applicando le tabelle del Tribunale di Milano – ha riconosciuto un importo pari ad Euro 86.238 alla moglie convivente e un importo pari ad Euro 52.016 a ciascuno dei due figli non conviventi sulla base dei parametri di riferimento rappresentati dall’età del de cuius, dall’età del congiunto, dal rapporto di parentela, dalla composizione del nucleo familiare e dalla convivenza (o meno) con la vittima.

Trib Avellino 20 marzo 2025 oscurata