Il medico di base risponde anche in presenza di obblighi concorrenti: la trasmissione di un modulo non esonera dalla vigilanza clinica

di Redazione -
Secondo la Suprema Corte l’instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è fonte della posizione di garanzia del primo nei confronti del secondo, con conseguente assunzione dell’obbligo di tutela della vita e della salute della persona che si fonda sui principi di solidarietà di cui agli artt. 2, 32 e 41, comma 2, della Costituzione. Dunque, gli obblighi impeditivi e di controllo che derivano dalla posizione di garanzia non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi e concorrenti analoghi obblighi, e permangono fino a quando non si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia. Pertanto...