Il giudizio sul nesso causale nella più ampia nozione di prestazione sanitaria

di Marta Obinu -

Un soggetto anziano cadeva all’interno di un nosocomio mentre si recava autonomamente ai servizi igienici, in assenza di vigilanza da parte del personale infermieristico. A seguito dell’episodio traumatico, il paziente decedeva per via del ritardo diagnostico.

I quattro figli del de cuius agivano per il risarcimento di danni derivanti da malpractice medica verso la struttura sanitaria, sia iure proprio che iure hereditatis, ovvero quali eredi della madre deceduta.

Il Tribunale di Pordenone accoglieva la domanda e condannava il nosocomio al risarcimento del danno, liquidato in 149.000 euro per ciascuno dei tre figli conviventi con il de cuius e in 108.000 euro per la figlia non convivente. La Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado.

La struttura sanitaria proponeva ricorso per Cassazione, la quale rigettava integralmente il gravame.

A sostegno della decisione, la Suprema Corte afferma che l’onere di allegazione che grava sul paziente nell’ambito della responsabilità sanitaria deve essere commisurato alla concreta possibilità del danneggiato di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda, essendo sufficiente l’allegazione di una patologia che si assume causalmente correlata alla prestazione sanitaria nella sua più ampia accezione, senza necessità di enucleare e indicare specifici peculiari aspetti tecnici di responsabilità medica, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore. Pertanto, l’accertamento del rapporto causale deve essere compiuto rispetto alla complessiva prestazione sanitaria e la sussistenza del nesso può essere affermata anche se non sia possibile individuare, ex ante, quale specifico segmento della prestazione abbia determinato il danno, purché risulti provato secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza che causa del danno è stata proprio la prestazione sanitaria in concreto resa.

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 11/12/2025) 06/01/2026, n. 284