Falso ideologico del medico e natura pubblica dell’attestazione di idoneità al lavoro

di Stefano Rossi -

La qualificazione operata dalla Suprema Corte si colloca all’interno di un quadro ricostruttivo che valorizza, in chiave funzionale e non meramente nominalistica, la natura dell’attività demandata al sanitario nell’ambito del procedimento di accertamento dell’idoneità lavorativa del minore.

In tale prospettiva, la dichiarazione resa dal medico non si esaurisce nella dimensione certificativa in senso stretto – intesa quale mera attestazione di fatti appresi aliunde o rappresentati dall’interessato – ma si configura quale esito di un’attività valutativa complessa, normativamente tipizzata, che implica l’esercizio di poteri tecnico-discrezionali connotati da una evidente proiezione pubblicistica.

Ne discende che l’atto di idoneità al lavoro assurge al rango di atto pubblico in senso proprio, in quanto espressione di una funzione autoritativa di accertamento che l’ordinamento attribuisce al medico quale soggetto investito, sia pure in via funzionale e limitata, di pubblici poteri. In altri termini, il sanitario non si limita a “certificare” uno stato di fatto preesistente, bensì “accerta” e “attesta” ex novo, attraverso un procedimento cognitivo che deve necessariamente articolarsi anche mediante il diretto esame clinico del soggetto, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’accesso al lavoro.

In questa chiave ermeneutica, la preventiva visita medica e la correlata attestazione di idoneità si pongono come segmenti indefettibili di un procedimento amministrativo in senso lato, volto alla tutela di interessi di rilievo pubblicistico – segnatamente, la protezione della salute del minore e la regolarità delle condizioni di lavoro – sicché la datazione dell’atto, necessariamente anteriore all’assunzione, assume anch’essa valenza pubblica, in quanto funzionale a garantire il rispetto della sequenza procedimentale imposta dal legislatore.

La falsità ideologica incidente su tale dichiarazione non può, pertanto, essere degradata nell’alveo del falso in certificati, giacché verrebbe altrimenti obliterata la dimensione autoritativa e conformativa dell’attività svolta dal medico; al contrario, essa integra gli estremi del falso ideologico in atto pubblico, proprio perché incide su un atto dotato di autonoma individualità giuridica e destinato a produrre effetti diretti nell’ordinamento.

Sotto questo profilo, la pronuncia in esame si segnala per aver operato una significativa “riqualificazione sostanziale” della funzione sanitaria, sottraendola a una lettura riduttivamente privatistica e ricollocandola nell’alveo delle attività a rilevanza pubblica, con la conseguenza che la violazione del dovere di veridicità si traduce non già in un mero vulnus documentale, ma in una lesione dell’affidamento che la collettività ripone nella correttezza dell’azione amministrativa in senso lato.

In definitiva, l’arresto della Corte contribuisce a delineare una nozione “forte” di atto pubblico, ancorata non tanto alla veste formale del documento, quanto alla funzione sostanziale che esso è destinato a svolgere, valorizzando il nesso inscindibile tra potere di accertamento, responsabilità del sanitario e tutela degli interessi generali sottesi alla disciplina del lavoro minorile.

Cass sent-3318.26