ENTRA IN VIGORE LA TABELLA ATTUATIVA DELL’ART. 138 COD. ASS.

di Patrizia Ziviz -

L’attesa, protrattasi per vent’anni, dell’emanazione della Tabella relativa al danno non patrimoniale derivante dalle lesioni di non lieve entità – da applicarsi nel campo dei sinistri stradali e della responsabilità medica –  è finita. Il 18 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, con il quale risulta approvato il “Regolamento recate la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’art. 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, il quale entra in vigore il 5 marzo 2025.

Posto che il ritardo nell’attuazione della norma è legato alle criticità legate del sistema dalla stessa congegnato, assai stringata è apparsa al riguardo la relazione accompagnatoria del provvedimento. Sembra quasi che il legislatore ritenga che lo scorrere del tempo abbia consentito – di per sé solo – il superamento delle problematiche legate alla c.d. T.U.N.

La nuova tabella viene costruita prendendo quale base di calcolo l’importo del punto individuato per le micropermanenti dall’art. 139 cod. ass.: scelta che, secondo la relazione accompagnatoria, risponde a ragioni di coerenza e continuità nel passaggio dalle micro alle macropermanenti. Considerazioni del genere non sembrano – tuttavia –  tener conto del fatto che si definisce così una continuità con un modello la cui legittimità costituzionale è stata, a suo tempo, giustificata dalla Consulta in ragione del fatto che lo stesso riguarda il “solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità” (Corte cost. n. 235/2014). Va, d’altro canto, rammentato che la necessità, emergente dal dettato normativo, di tener conto dei “criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”, era stata a suo tempo sottolineata dalle osservazioni del Consiglio di Stato: le quali sono state accolte – per quel che si ricava dal regolamento approvato –  attraverso un ritocco aumentativo dei moltiplicatori (inizialmente previsti) del punto per il calcolo del danno biologico (contenuti della Tavola 1.A). Nessun incremento è stato applicato, invece, ai coefficienti relativi al calcolo della componente morale del pregiudizio.

Quest’ultima voce risulta – a ben vedere – pesantemente compressa entro il nuovo sistema. Il metodo di calcolo adottato ben poco spazio concede alla considerazione di tale componente. La Tavola 2, relativa ai coefficienti moltiplicatori per il danno morale, prevede – per ciascun livello di invalidità – tre coefficienti, in corrispondenza a un livello minimo, medio o massimo del danno morale: coefficienti che, una volta applicati all’importo della componente biologica, determinano il valore di quella morale. La differenza tra livello minimo e massimo – nella liquidazione del danno morale  – appare rigidamente determinata nell’ordine del 10%: ed è solo entro questo spazio che potrà trovare spazio la personalizzazione di tale voce di pregiudizio. Un intervallo così esiguo finisce, allora, per mettere seriamente in discussione la tanto decantata autonomia del danno morale.

Va, altresì, sottolineato che ogni ulteriore possibilità di personalizzazione della componente morale del pregiudizio risulta preclusa, quand’anche la menomazione accertata incida su specifici aspetti dinamico-relazionali. La possibilità, per il giudice, di procedere – in questo caso – a un aumento fino al 30 per cento, a fronte dell’apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, rimane correlata alla sola componente biologica del pregiudizio. Benché il dettato normativo stabilisca  che tale percentuale vada applicata all’ “ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b)”, la cui determinazione dovrebbe comprendere tutte le componenti del danno, il regolamento adotta (anche) – secondo quanto previsto dalla art. 1, comma 1, lettera b) – una tabella che non comprende il danno morale. Solo con riguardo alla stessa viene utilizzato il richiamo legislativo al comma 1, lettera b), dell’art. 138 cod. ass.; un simile richiamo risulta – strategicamente – omesso per quanto riguarda invece le tabelle comprensive del danno morale, ove ci si limita a citare l’art. 138, comma 2, lettera e). Alla luce di tali indicazioni, il giudice dovrà – in definitiva – applicare la personalizzazione agli importi relativi alla sola componente biologica del punto.

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