Diagnosi erronea, perdita di chances, consumazione della condotta negligente del medico

di Giulio Biancardi -

Un paziente cardiopatico, già sottoposto ad un intervento chirurgico per coartazione aortica, era ricoverato in day-hospital, dove gli era erroneamente diagnosticata una “faringo-tracheite”.

L’indomani era dimesso, e alcuni giorni dopo moriva a causa di una “dissecazione dell’aorta di tipo A”.

Concluso per prescrizione il procedimento penale a carico del medico, gli eredi agivano per il risarcimento.

Il Tribunale rigettava le domande per ritenuta carenza del nesso di causalità materiale.

La Corte d’Appello rigettava il gravame, escludendo che le chance di sopravvivenza, al momento della condotta negligente del medico, rilevassero in termini di serietà e apprezzabilità.

La S.C. accoglie il ricorso, relativamente alla contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito, che prima aveva accertato la negligenza del medico nella valutazione degli esami svolti, poi aveva collocato temporalmente tale negligenza nel momento successivo delle “dimissioni interlocutorie” del paziente con la diagnosi erronea.

I giudici di merito infatti avevano ritenuto irrilevante la (accertata) negligenza del medico nella sequenza causale, culminata nel decesso del paziente: ma tale giudizio controfattuale era viziato dalla erronea collocazione temporale della data di consumazione della negligenza del medico, e da ciò derivava l’illogicità della motivazione, essendo stata la data dell’accertata negligenza spostata avanti di un giorno senza alcuna ragione, benché fosse stato verificato l’errore diagnostico commesso.

L’accertamento sulla “non serietà e apprezzabilità” delle chance di sopravvivenza era decisivamente influenzato da tale errore prospettico, emerso già sul piano della motivazione, che non spiegava perché aveva escluso di poter effettuare il giudizio controfattuale, collocandolo temporalmente prima rispetto a quanto accertato.

Tale vizio motivazionale ridonda sull’intera tenuta del giudizio controfattuale e, dunque, sulla falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., in punto sussistenza del nesso di causalità giuridica tra l’omessa diagnosi e la perdita di chance, da cui risultava al contempo un vizio di sussunzione, essendosi applicata la disposizione di cui all’art. 1223 c.c. ad una fattispecie ad essa non assoggettabile.

La S.C. dunque cassa la sentenza, con rinvio, per la corretta ricostruzione degli accadimenti e per la conseguente collocazione temporale del giudizio controfattuale.

Cass. civ., 27 giugno 2024, n. 17821 testo