Consenso informato: funzione sostanziale e limiti dei moduli prestampati

di Stefano Rossi -

La Suprema Corte, nell’illuminante prospettiva dell’ermeneutica della responsabilità medico-chirurgica, ci invita a considerare il consenso informato non come mera formalità procedurale, bensì come articolazione concreta del diritto all’autodeterminazione del paziente, suscettibile di esplicarsi solo mediante una comunicazione dettagliata, chiara e calibrata sulle concrete alternative terapeutiche, sui rischi insiti nell’intervento, sull’entità dei risultati attesi e sulle possibili conseguenze avverse.

In questa prospettiva, il modulo prestampato assume la funzione di supporto documentale, tendenzialmente neutra rispetto al nucleo sostanziale del consenso: esso è strumento di registrazione dell’avvenuta manifestazione di volontà, ma non può sostituire l’effettiva attività informativa che deve accompagnare la scelta del paziente. La mera sottoscrizione del modulo non produce alcuna automatica esonero della responsabilità medica né legittima l’operato del sanitario in assenza di una reale comprensione da parte del paziente.

La Corte sottolinea, con raffinata articolazione concettuale, che la completezza del consenso si misura non sulla base della forma, ma sulla qualità e specificità delle informazioni trasmesse, richiedendo che il modulo, per quanto possa essere predisposto in maniera prestampata, sia adattato alle circostanze individuali, pena la sua genericità e quindi l’inidoneità a garantire un’autentica autodeterminazione.

Il consenso informato, in questo quadro, non costituisce un contratto né prelude a un accordo negoziale, ma è espressione dell’alleanza terapeutica: esso si colloca nella dimensione etico-giuridica dell’atto medico come momento di mediazione tra competenza tecnica e autonomia del paziente, legando strettamente la validità della prestazione alla trasparenza, completezza e chiarezza della comunicazione.

Ne deriva che il modulo prestampato è pur sempre subordinato alla funzione sostanziale del consenso: la sua sottoscrizione produce effetti documentali e di imputazione dell’atto, ma non esaurisce né riduce l’obbligo del medico di fornire informazioni dettagliate, personalizzate e comprensibili. L’effettiva tutela del diritto all’autodeterminazione sanitaria si realizza solo quando il paziente dispone degli elementi conoscitivi necessari per compiere una scelta libera e consapevole, senza la quale il consenso si ridurrebbe a un semplice atto formale, incapace di incidere sulla legittimità dell’intervento.

La pronuncia della Corte, in tal modo, eleva il consenso informato a principio cardine della responsabilità medica, sancendo che l’adempimento documentale, se disgiunto dalla sostanza informativa, non può sortire effetti esonerativi e non può essere considerato idoneo a cristallizzare una libera scelta del paziente. Si delinea così un paradigma di “consenso sostanziale”, dove forma e funzione si intrecciano in una tensione dialettica tra tutela dell’autonomia individuale e obblighi professionali del medico.

In definitiva, l’insegnamento della Suprema Corte riconosce la centralità dell’autodeterminazione sanitaria come valore costituzionalmente protetto e stabilisce che la documentazione prestampata rappresenta solo un mezzo accessorio, cui deve corrispondere un’attività informativa concreta, personalizzata e sufficientemente dettagliata, capace di rendere effettivo il diritto del paziente a partecipare consapevolmente alle scelte terapeutiche che lo riguardano.

ord-316.26