Configurabilità del danno patrimoniale nell’ipotesi di decesso del congiunto e di figli economicamente indipendenti

di Marco Chironi -

Un uomo, dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dei calcoli, veniva trasferito presso altro presidio ospedaliero e, a seguito dell’aggravarsi del suo stato di salute, veniva trasferito presso altra Struttura Sanitaria, ove decedeva. Gli eredi agivano in giudizio nei confronti dell’ASL e di alcuni medici che ebbero in cura il paziente per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla morte del congiunto.

Il Tribunale accoglieva la domanda degli attori condannando i convenuti al pagamento in solido del risarcimento dei danni patrimoniali in favore dei figli ma non del nipote.

Avverso detta sentenza proponevano appello le strutture sanitarie, nonché appello incidentale i figli, anche nell’interesse del nipote.  La Corte di Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado.

Con riferimento al quantum risarcibile, la Corte di Appello escludeva la risarcibilità del danno patrimoniale in favore della figlia convivente, in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente. Quanto al danno non patrimoniale per la perdita del nonno, non era stato provato il “ruolo suppletivo” del nonno rispetto ai genitori. Nulla a titolo di personalizzazione con riferimento al danno non patrimoniale liquidato in favore dei figli.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione i figli e, con distinti controricorsi, la struttura sanitaria e l’azienda assicuratrice.

In merito al ricorso principale, la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza del diritto al risarcimento del danno patrimoniale in capo ai figli di persona deceduta per fatto illecito, anche se maggiorenni ed economicamente indipendenti. In tali fattispecie si configura infatti un danno patrimoniale per effetto del venir meno delle provvidenze economiche aggiuntive che il genitore destinava loro, consistente nella perdita di tale beneficio di sostegno, durevole, prolungato e spontaneo. Tale danno patrimoniale corrisponde al minor reddito per chi ne sia stato beneficiato.

In relazione al ricorso presentato dall’erede di un medico convenuto, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale circa l’applicazione del principio di diritto secondo cui nel giudizio di responsabilità medica non basta provare che l’evento dannoso per il paziente costituisca una “complicanza”.

Quanto all’ulteriore doglianza relativa alla sussistenza del nesso di causa, i giudici di legittimità hanno precisato che in presenza di una pluralità di fatti riferibili a più persone, si deve riconoscere a tutti una efficienza causativa ove abbiano determinato una situazione tale che senza di essi l’evento non si sarebbe determinato. Tale indagine, correttamente operata dal giudice di merito, ha avuto esito positivo, in quanto la mancanza di tempestiva diagnosi ha causato l’evento dannoso.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso principale e quello incidentale proposto dalla compagnia relativamente alla nullità della clausola claims made. Il giudice del rinvio è infatti tenuto a stabilire se sussiste o meno uno squilibrio sinallagmatico del contratto assicurativo, valutando le specifiche clausole contrattuali.

Cass. n. 12497_2024