Complicanze a seguito di impianto del pace-maker e decesso del paziente: nesso causale e risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

di Patrizio Cataldo -

Una paziente ottantenne veniva sottoposta presso un’azienda ospedaliera siciliana alla procedura di impianto del pace-maker. La mattina successiva all’operazione l’assistita accusava uno stato di malessere generale e, a causa di un repentino aggravamento, decedeva alle ore 7:40 AM. Le figlie e le nipoti della de cuius agivano in giudizio nei confronti della struttura sanitaria chiedendo l’accertamento della responsabilità dell’azienda ospedaliera per il decesso della propria congiunta e il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e dei danni patrimoniali.

Nella prospettazione degli attori il decesso era riconducibile ad un errore commesso durante la procedura di impianto, la quale aveva comportato la perforazione del ventricolo destro e il conseguente exitus, mentre, ad avviso della difesa della convenuta, l’aggravamento delle condizioni è stato improvviso ed inevitabile e, quindi, la morte non poteva essere riconducibile ad un errore dell’azienda ospedaliera. Il collegio peritale nominato dal Tribunale ha escluso la responsabilità dei sanitari che hanno effettuato l’impianto del pace-maker, il quale è stato posizionato nell’apice ventricolare destro e presentava, al termine della procedura, parametri corretti e non registrava alcuna anomalia funzionale. Tuttavia, secondo i CTU, il decesso è avvenuto a causa di una perforazione del ventricolo da parte dell’elettrodo di stimolazione, perforazione che è una complicanza ben nota dell’intervento e, nonostante si presenti in una bassa percentuale di casi, non può essere qualificata come evento imprevedibile.

Il medico di guardia notturno avrebbe dovuto sorvegliare adeguatamente la paziente, ed invece, nelle ore successive all’intervento, non è stato effettuato alcun controllo sullo stato emodinamico dell’assistita. Secondo i periti è altamente probabile che un’iniziale, minima, perforazione del ventricolo sia stato il primum movens, seguito da un progressivo emopericardio originariamente non determinante una compressione emodinamica per la sua modesta entità. Successivamente, il catetere, spinto dall’energia meccanica propria del materiale costruttivo, ha perforato lentamente la pleura destra, con conseguente emotorace omolaterale cui ha fatto seguito uno shock emorragico e l’arresto cardiaco.

Il personale in servizio durante la notte avrebbe dovuto eseguire una radiografia del torace e un monitoraggio elettrocardiografico, esami che avrebbero indotto i sanitari a drenare la raccolta ematica presente nel sacco pericardico, così limitando le conseguenze della complicanza.

In conclusione, dalla CTU è emersa l’esistenza del nesso di causa tra la condotta colposa dei sanitari e la morte della paziente, atteso che il decesso è stato considerato eziologicamente collegato alla complicanza perforativa-emorragica, non diagnosticata e, di conseguenza, non trattata tempestivamente.

Il Tribunale, aderendo alle risultanze della CTU, dopo aver dato atto che nella responsabilità per attività sanitaria l’attore è tenuto a dimostrare la fonte negoziale del suo diritto – nel caso di specie costituita dal contratto di spedalità concluso tra l’ospedale e la paziente – e il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio lamentato, da valutarsi secondo il criterio del “più probabile che non”, nesso ricostruito dal collegio peritale secondo i termini sopra riassunti, ha riconosciuto la responsabilità dell’azienda ospedaliera, condannandola al risarcimento sia dei danni patrimoniali (precisamente delle spese funebri sopportate dai parenti, uniche spese provate in giudizio), sia del danno da perdita del rapporto parentale. Quest’ultima voce di danno è stata quantificata, sulla base delle tabelle di Milano del giugno 2022, in misura pari ad Euro 180.000 circa a favore della figlia ed Euro 70.000 circa a favore di ciascuna delle nipoti, tenendo in considerazione, ai fini della determinazione di tali importi, l’ età della de cuius, l’età della vittima secondaria, l’intensità della specifica relazione affettiva perduta e l’eventuale rapporto di convivenza.

Trib Catania 20 ottobre 2025 n 5087 omissis