Chirurgia estetica e consenso informato

di Redazione -

Il ricorrente si duole, sotto diversi ma connessi profili, della violazione e falsa applicazione delle norme sul consenso informato, in realtà contrapponendo genericamente alla valutazione della corte d’appello una diversa ricostruzione, fondata sulla valorizzazione di prove testimoniali non ritenute determinanti dal giudice per la formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di un valido consenso orale. Inoltre, confonde il danno da lesione alla salute con la lesione del diritto ad esprimere, prima di una operazione, un consapevole consenso informato ed omette anche di considerare la particolarità della chirurgia estetica, in cui il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell’intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente: è questo, appunto l’inadempimento qualificato ascritto al M., che non ha ritenuto fosse suo dovere comunicare ad una delle due pazienti che avrebbe inserito una protesi additiva del seno, ovvero un corpo estraneo e che gli interventi, così come eseguiti, avrebbero comportato un aumento di due taglie, non necessario e pacificamente evitabile con diversa tecnica chirurgica migliorativa dell’aspetto estetico. Come osserva correttamente la corte d’appello, è evidente che l’esecuzione di una diversa operazione/ quale che sia la tecnica utilizzata con modalità più o meno corrette, implica di per sé non solo un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. ma anche la lesione dell’integrità psicofisica della paziente ex art.2043 c.c., sottoposta ad un inutile rischio chirurgico e costretta, in seguito, a rioperarsi per eliminare l’effetto indesiderato dell’aumento del volume del seno ed ottenere quello voluto di revisione della mastopessi.

Cass civ. 29827- 2019