Capitalizzazione o rendita vitalizia? La discrezionalità del giudice nella liquidazione del risarcimento del danno permanente

di Giulio Biancardi -

Una donna incinta si sottopone a un esame flussimetrico, che evidenzia un  deterioramento della funzione placentare, con riduzione del flusso ematico e dell’apporto di ossigeno e di nutrienti al feto, idoneo a causare un’ipossia. La donna è subito ricoverata e dopo alcune ore si procede d’urgenza al parto cesareo. Ciononostante il bambino nasce cianotico, senza frequenza cardiaca, né respiro né riflessi né tono muscolare. Viene sottoposto a manovre rianimatorie e ricoverato in terapia intensiva: si salva, ma resta in uno stato di grave compromissione neurologica, per poi morire alcuni anni dopo, in pendenza del giudizio.

Il Tribunale, accertati gli inadempimenti dei medici nella fase del parto cesareo (tardivo) e della rianimazione, condanna l’ASL al pagamento, a favore del bambino, di 1.364.915 euro a titolo di risarcimento del danno biologico e 189.014 euro per la perdita della capacità lavorativa; nonché al pagamento, in favore dei genitori iure proprio, di 170.000 euro ciascuno.

La Corte d’appello condanna l’ASL a pagare ulteriori 865.897 euro, oltre interessi e spese.

La S.C. ora conferma la decisione, dichiarando il ricorso dell’ASL inammissibile.

Il primo motivo riguardava la mancata applicazione dei principi della compensatio lucri cum damno, tra il risarcimento del danno alla capacità lavorativa e la pensione di invalidità cui il bambino avrebbe avuto diritto in futuro. Ma i giudici di merito avevano statuito, in conformità a principi giurisprudenziali consolidati, che la compensatio opera solo quando il riconoscimento dell’indennizzo risulti certo nell’an e nel quantum. Di qui l’inammissibilità del motivo.

Il secondo motivo censurava la decisione della Corte d’appello di liquidare il danno futuro con la capitalizzazione anziché sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., nonostante la ridotta speranza di vita del danneggiato, che infatti è deceduto in corso di causa.

Richiamando il suo orientamento, la S.C. chiarisce che non sussiste un obbligo del giudice di costituire una rendita in luogo della liquidazione forfettaria del danno, neanche laddove sia prevedibile una minore aspettativa di vita, trattandosi di un potere discrezionale del giudice. In difetto, peraltro, di una specifica domanda attorea, volta alla liquidazione sotto forma di rendita, “non ricorre alcun eccesso di potere da parte del giudice nell’esercizio della discrezionalità istituzionalmente assegnatagli in tale materia”.

Cass. 29.12.2025, n. 34661 testo