Azione di regresso della struttura sanitaria nei confronti del chirurgo

di Patrizio Cataldo -

Azione di regresso della struttura sanitaria nei confronti del chirurgo e ambito di applicazione dei limiti del dolo e della colpa grave ex art. 9 legge 24/2017 in presenza di una manleva rilasciata dal medico alla casa di cura all’interno della quale si è svolto l’intervento e in presenza di un rapporto contrattuale diretto tra paziente e medico che ha causato il danno.

Una paziente veniva sottoposta presso una clinica lombarda ad un intervento di lipoaspirazione agli arti inferiori, all’esito del quale subiva danni di natura estetica. L’intervento era stato eseguito in regime di solvenza e la paziente aveva corrisposto al chirurgo il corrispettivo per la prestazione medica e alla casa di cura il compenso per i servizi di degenza.

La paziente adiva in giudizio la casa di cura, la quale chiamava in causa il chirurgo libero professionista che aveva eseguito l’intervento, formulando nei suoi confronti domanda di regresso sulla base della clausola di manleva contenuta nel contratto libero professionale sottoscritto tra il sanitario e la struttura sanitaria.

Il Tribunale di Monza condannava la casa di cura a pagare alla paziente i danni subiti, quantificati in circa 40.000 Euro e accoglieva la domanda di regresso formulata dalla convenuta nei confronti del chirurgo. La Corte di Appello, accogliendo in parte l’appello proposto dal chirurgo, escludeva la sussistenza di un obbligo di manleva da parte del libero professionista nei confronti della struttura sanitaria, confermando per il resto la condanna della casa di cura al pagamento dei danni quantificati in primo grado a favore della paziente.

La Corte di Appello riteneva applicabile al caso di specie l’articolo 9 della legge 24/2017, secondo il quale il regresso della struttura nei confronti del sanitario è condizionato alla sussistenza del dolo o della colpa grave di quest’ultimo, requisiti assenti del caso di specie dato che la CTU, pur riconoscendo la sussistenza di profili di colpa professionale nello svolgimento dell’intervento, aveva escluso che la condotta del chirurgo integrasse gli estremi della colpa grave.

La casa di cura proponeva avverso la sentenza di secondo ricorso in Cassazione, all’esito del quale è stata emessa la sentenza in commento.

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso, statuendo che l’articolo 9 della legge 24/2017 è una norma speciale di disciplina che regola il rapporto interno tra struttura sanitaria ed esercente la professione sanitaria e i criteri dalla stessa stabilita prevalgono su eventuali diversi criteri di natura negoziale o codicistica.

Pertanto il regresso della casa di cura nei confronti del sanitario può avere luogo solo in caso di colpa grave o dolo e tale regola governa in via prioritaria e assorbente il rapporto interno tra struttura e sanitario nelle ipotesi di prestazione resa mediante l’organizzazione della struttura.

Tale disciplina trova applicazione anche nel caso in cui il sanitario abbia prestato la sua attività in regime di solvenza, instaurando un rapporto contrattuale diretto con il paziente, dato che l’applicazione dell’articolo 9 della legge 24/2017 prescinde dal titolo (contrattuale o extracontrattuale) della responsabilità del medico verso il paziente, rilevando esclusivamente il fatto che il danno abbia avuto luogo nell’ambito di una prestazione erogata attraverso l’organizzazione della struttura che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature e supporti logistico-assistenziali

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