A fronte di successive consulenze tecniche d’ufficio, che siano pervenute a risultati difformi, il giudice ha l’onere di una congrua motivazione

di Redazione -
Secondo la Cassazione quando il giudice, a fronte di successive consulenze tecniche d’ufficio, che siano pervenute a risultati difformi, aderisca acriticamente ad una di esse senza farsi carico di sviluppare un’analisi comparativa con le altre CTU, imprescindibile laddove le risultanze recepite non siano per genericità o inconcludenza idonee a palesare, da sole, le ragioni dell’adesione espressa dal giudicante, ricorre il vizio dell’omissione dell’esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti e che può essere fatto valere nel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.