Occorre provare che l’evento non si sarebbe verificato con probabilità confinante con la certezza in caso di responsabilità omissiva del medico.

di Alessia Teresa Accoto -
COMMENTO a Cass. pen., Sez. IV, 17/09/2019, n. 41893 La Suprema Corte, con la sentenza in esame ha esplicitato che la responsabilità del medico per il decesso del paziente può essere affermata, in applicazione del giudizio controfattuale da effettuare in caso di addebito per responsabilità omissiva, solo allorquando sia possibile sostenere che, se la condotta omessa fosse stata tenuta, l'evento non si sarebbe verificato con probabilità confinante con la certezza e ciò alla luce del sapere scientifico e delle specificità del caso concreto, nonchè delle condizioni del paziente. Nel caso in oggetto, il Collegio ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la q...