La prova dell’omissione del consenso informato deve essere allegata e dimostrata, anche con presunzioni, dal paziente

di Redazione -
In caso di omissione del consenso informato, il risarcimento del danno alla salute può essere riconosciuto solo se il paziente alleghi e dimostri, anche in via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento ovvero avrebbe vissuto il periodo successivo con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze. Lo ha affermato il Tribunale di Napoli, sez. II, con la sentenza n. 8156, pubblicata il 24 settembre 2018.  

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