La “colpa lieve” della legge Balduzzi salva il medico solo se si è attenuto alle linee guida

di Redazione -
Secondo l'orientamento maturato in sede di legittimità, in sede di vigenza del c.d. decreto Balduzzi, la limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista dall'art. 3, comma primo, legge 8 novembre 2012, n.189, operava, in caso di condotta professionale conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall'Imperizia. “Nondimeno – prosegue - il presupposto applicativo è la conformità della condotta alle linee guida,ove esistenti, ed alle buone pratiche, pacificamente mancata nel caso di specie, non avendo i sanitari neppure correttamente approfondito la valutazione dello score ...