Danno erariale e omissione del consenso informato

di Redazione -

In tema di ipotesi di danno erariale indiretto da malpractice medica, il Pubblico Ministero ha precisato anche che “in ambito “civilistico” vige, ai fini della prova e dell’accertamento del nesso causale quale elemento costitutivo oggetto della fattispecie illecita la regola del “più probabile che non” e pertanto non è invocabile nel processo amministrativo-contabile il precetto di cui all’art. 533 c.p.p. in tema di accertamento in termini di “quasi certezza” del nesso eziologico nell’ambito della responsabilità professionale del personale sanitario.

Inoltre non è applicabile retroattivamente l’art. 9, comma 2 della legge n. 24/2017, da cui discenderebbe la declaratoria di i...