La responsabilità penale della psicoterapeuta e gli incerti confini del concetto di malattia

di Redazione -
La Corte di appello di Venezia, riformando la sentenza emessa in primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.F., per essere, il reato di lesioni colpose a lei ascritto, estinto per intervenuta prescrizione. Confermava nel resto l’appellata sentenza, quanto alla condanna al risarcimento dei danni causati alla parte civile, L.R., da liquidarsi in separata sede. Condannava altresì l’imputata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado d’appello. A carico della imputata, psicoterapeuta, era stata elevata imputazione di lesioni colpose gravissime in danno del minore L.J., rappresentate da forme di disturbo mentale con alterazioni a livello f...