Se si ignorano le linee guida, né Balduzzi, né Gelli salvano l’anestesista negligente

di Redazione -
A fronte di una condotta gravemente negligente da parte del sanitario non ha alcun valore  la richiesta della difesa di inquadrare la condotta dell’anestesista nell'ambito della "colpa lieve", come stabilito dall'art. 3 della legge n. 189/2012, vigente all'epoca del fatto. Né la condotta del medico risulterebbe in ogni caso aderente alle linee guida e/o alle buone pratiche, non solo sulla base della ricostruzione dei periti nel giudizio di merito, ma neppure in base alle richieste della difesa. “Secondo la predetta disposizione – si legge nella sentenza -  solo il sanitario che si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non ris...