Responsabilità medica per fatto dell’ausiliario idoneo a procurare lesioni

di Redazione -
Il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere la colpa del medico in quanto, ricondotta la dinamica della lesione all'attività materiale dell'assistente del medesimo, costui si sarebbe trovato nell'impossibilità di verificare l'entità della forza impiegata dall'ausiliaria nel trattenimento del lembo.  La Corte di Appello invece ha ritenuto che nella responsabilità per fatto dell'ausiliario assume fondamentale rilevanza la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si avvalga nell'attuazione della sua obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore, sicché la stessa risulta inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.