Onere della prova e danno da mancata acquisizione del consenso informato

di Stefano Rossi -
Il Tribunale di Cassino in premessa rileva come in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente abbia il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cass. 15993/2011). Ciò sottolineato, a seguito degli esiti della Ctu riguardo la corrette...